Con sentenza n. 65 del 7 aprile 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del riferimento dell’improcedibilità ex art. 72-bis c.p.p. alle sole malattie mentali, anziché a qualunque stato psicofisico che impedisca l’attiva partecipazione dell’imputato al processo.
Già all’indomani dell’entrata in vigore del codice di procedura penale, la Consulta ha rimarcato l’intangibilità del diritto dell’imputato all’autodifesa, nella prospettiva dell’art. 24 Cost., dichiarando pertanto l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, comma 1, del codice di rito, limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto», le quali, riferite all’infermità mentale quale causa di sospensione del processo, esponevano l’imputato al rischio di subire una condanna in condizioni di minorata difesa, «nei casi in cui l’infermità di mente, non coincidente con la totale incapacità di intendere o di volere, risalga al tempus commissi delicti e perduri nel...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
WEBINAR
Filippo Marco Maria Bisanti, Federica Federici