Con
sentenza n. 98 del 18 maggio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, D.L.vo 15 marzo 2010, n.
66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non contempla,
accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui,
in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme
relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero
professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni
con il servizio sanitario nazionale.
La norma in esame, consentendo ai medici militari lo svolgimento dell’attività libero professionale, costituisce una scelta del legislatore in deroga al generale principio di incompatibilità della professione militare «con l’esercizio di ogni altra professione», sancito dall’art. 894, comma 1, D.L.vo n. 66/2010 in conformità a quanto stabilito, per tutto il pubblico impiego,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale