Con sentenza n. 107 del 19 marzo-18 giugno 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l’affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall’art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). L’art. 78 c.c., inserito nel Titolo V (Della parentela e dell’affinità) del Libro I del codice civile e rubricato «Affinità», ai primi due commi, stabilisce che «[l]’affinità è il vincolo tra un...
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