Con sentenza n. 8027 dell’11-27 febbraio 2025, la seconda sezione
penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il
quale la restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il
venir meno dei presupposti della misura, va disposta in favore del soggetto al
quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella – conseguente alla
perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere – che va disposta in favore dell'avente diritto
(individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era
stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà,
nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 324,
comma 8, c.p.p. (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2013, n. 51753; Cass. pen., sez.
I, 12 gennaio 2021, n. 31388 del 12/01/2021, Bertollini, Rv. 281757-01).
L’art. 154, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – secondo cui, se l'avente...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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