Con
sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sono intervenute per comporre un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità della
proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande
alternative a quella introdotta in via monitoria.
Una certa linea giurisprudenziale afferma che, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dal opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis” che deve, però, dipendere dal titolo...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale