Con sentenza n. 3823 del 17 aprile 2023,
la settima sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in ordine all’efficacia
temporale e alla decadenza del permesso di costruire.
L’art. 15, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
dispone esplicitamente che “il termine per l’inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo”, dovendosi intendere quale data
per l’inizio del decorso del termine decadenziale non quella di “mera” adozione
dell’atto, bensì quella della materiale consegna del provvedimento
autorizzativo, all’esito di comunicazione all’interessato.
Invero, il permesso di costruire, quantomeno ai fini del decorso del suddetto termine, può essere considerato alla stregua di un provvedimento amministrativo recettizio che postula l’avvenuta comunicazione ai diretti interessati, non potendo ritenersi sufficiente, ai fini della sua esistenza, la mera data di emanazione dell’atto (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII,...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale