Con sentenza n. 10205 del 16 aprile 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui nel
giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un
contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente,
la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1-bis, L. n.
52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di
accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la
presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass.
civ., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20526 ).
Nello stesso senso, si è ritenuto che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1-bis dell'art. 29 della l. 52 del 1985...
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