Con
sentenza n. 37376 del 7 giugno-10 ottobre 2024, la prima sezione penale ha
affermato che II cumulo delle pene in sede esecutiva è previsto dall'art. 663 c.p.p.
e richiede che si individui una unica pena quale risultato dell'unificazione
dei diversi titoli esecutivi, da operarsi secondo le regole aritmetiche che
governano il cumulo materiale, temperate dalle regole giuridiche che pongono
limiti agli aumenti derivanti dalla mera somma delle pene concorrenti (artt. 72
ss. c.p.).
A
seguito della sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, si rende necessario
rinnovare le operazioni di calcolo per definire la pena in concreto da espiare.
In questo ambito, il pubblico ministero deve tenere conto dei periodi di
custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato nonché della pena
eventualmente espiata senza titolo.
Ora, nel calcolo del c.d. presofferto, l'art. 657, comma 4, c.p.p. prevede un criterio di carattere temporale che si prospetta quale presupposto di base:...
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