Con l’ordinanza n. 802 del 14 gennaio 2026, la Corte Suprema
di Cassazione offre un’applicazione particolarmente chiara e coerente del
principio di sinteticità degli atti processuali, valorizzandone la funzione
sistemica nel processo civile riformato.
La S.C. ha sancito che nel giudizio di cassazione, la violazione dei limiti
dimensionali degli atti processuali stabiliti dal D.M. n. 110/2023, attuativo
del principio di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 121 c.p.c., non
comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso, salvo che incida
sull’intelligibilità delle censure; tuttavia, tale violazione rileva ai fini
della liquidazione delle spese processuali, legittimando una loro modulazione
in aumento, in ragione della prolissità e inutilità delle difese, quale
violazione del principio di leale collaborazione processuale.
La Corte ribadisce che i limiti dimensionali introdotti dal D.M. n. 110/2023 non costituiscono un mero formalismo, ma sono strumentali...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale