Con sentenza n. 8109 del 20 settembre 2022, la seconda
sezione del Consiglio di Stato ha offerto chiarimenti sul valore, in
sede di giudizio disciplinare, della sentenza di proscioglimento per estinzione
del reato a seguito del positivo esperimento della messa alla prova, emessa ai
sensi dell’art. 464-septies c.p.p..
Al riguardo si evidenzia che l’istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova, già prevista, con modalità e ampiezza
differenti, nei confronti dei soggetti minorenni agli artt. 28 e 29, d.P.R. n.
448/1988, è stata introdotta nel codice penale dalla legge n. 67/2014 quale
istituto applicabile nei confronti dell'imputato maggiorenne.
La duplice natura, sostanziale e processuale, di tale istituto emerge dall’insieme delle disposizioni introdotte con la suddetta legge: sul piano sostanziale esso è disciplinato dagli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. e sul piano processuale dagli articoli 464-bis e seguenti c.p.p., nonché...
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