Con ordinanza n. 25706 del 26 settembre 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n. 35 del 2005 (convertito in L. n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, tant’è che l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-2, 3 gennaio 2022, n. 32350), e che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito (Cass. civ.,...
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