Con sentenza n. 266 dell’8 gennaio 2024, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha affermato che, per consolidata giurisprudenza amministrativa,
i consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c), D.L.vo n. 50 del 2016
costituiscono operatori economici provvisti di autonoma personalità giuridica,
distinta dalle imprese consorziate, e si configurano come aggregazioni durevoli
di soggetti che nascono da un’esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca
e che, operando come un’unica impresa, si accreditano all’esterno come soggetto
distinto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865).
Al riguardo, per poter attribuire al consorzio la qualifica di consorzio stabile è essenziale la sussistenza del cd. “elemento teleologico”, ossia l’astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nel relativo statuto, di operare con un’autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l’ausilio necessario delle...
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