Con sentenza n. 45 del 17 marzo 2023, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
630, comma 3, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che, contro l’ordinanza che
dichiara l’estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa
eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l’osservanza delle forme di cui
all’art. 178, commi 4 e 5, c.p.c., senza
prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il
provvedimento reclamato.
Preliminarmente la Corte Costituzionale ha ricordato che le istanze correlate al principio di imparzialità-terzietà del giudice, nell’ambito del processo civile, possono ben transitare anche attraverso una interpretazione sistematica e adeguatrice alla Costituzione dell’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., relativamente alla nozione di «altro grado del processo». Nondimeno le esigenze di certezza, particolarmente avvertite nella materia processuale, unitamente alla varietà...
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