Con ordinanza n. 198 del 4 gennaio 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass. civ., sez. VI-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass. civ., sez. V, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass. civ., sez. V, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass. civ., sez. V, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass. civ., sez. V, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass....
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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