Con sentenza n. 9322 del 20 novembre 2024, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che, nell'ambito dei rapporti di lavoro
pubblico non privatizzati l’art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 implica un
complessivo bilanciamento tra l'interesse del privato e gli interessi pubblici
nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione. Ne
consegue che la pretesa del lavoratore che effettivamente assista con
continuità un parente colpito da handicap alla scelta della sede di lavoro può
trovare accoglimento se risulti compatibile con le specifiche esigenze
economiche e organizzative del datore di lavoro e se sussista la disponibilità
nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per
il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento.
In questo quadro, va quindi evidenziato che la giurisprudenza amministrativa è costantemente orientata nel senso che il beneficio previsto dall’istituto in esame, stante...
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