Con sentenza n. 1984 dell’11 marzo 2025, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che, per orientamento consolidato le controversie relative alle selezioni di cui all’art. 110, comma 1, D.L.vo n. 267 del 2000, difettando tale procedura dei requisiti del concorso, alla base della giurisdizione del g.a. ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.L.vo n. 165 del 2001, e connotandosi, per contro, per il carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, sono devolute al giudice ordinario (in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021 n. 3993 e 3 maggio 2019, n. 2867, nonché Cass. civ., sez. un., 4 settembre 2018, n. 21600). Senonché la decisione di assegnare il posto vacante senza scorrere la graduatoria e svolgendo una nuova selezione è espressione di una scelta amministrativa, che attiene all’organizzazione del Comune.
In particolare, “la determinazione relativa all’an della copertura del posto vacante” è “riconducibile al...
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