Con
sentenza n. 8214 del 14 ottobre 2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha
affermato che, nel caso in cui la causa escludente si verifichi “prima della
presentazione dell'offerta”, e risulti quindi integrata la fattispecie di cui
alla lett. a) del comma 1 dell’art. 97, D.L.vo n. 36 del 2023, il
raggruppamento è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di
presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è
interessato (n. 1) e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè
l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari
requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata,
o l'impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta (n. 2).
Si
presume che il raggruppamento conosca la situazione dei propri componenti e
quindi presenti una domanda di partecipazione che tenga conto della situazione
di ciascuno.
Il raggruppamento, pur composto...
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