Con sentenza n. 12309 del 7 novembre 2024-28 marzo 2025, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, per effetto dell'art. 1, comma 4, lett. d), L. n. 3 del 2019, sia stato aggiunto all'art. 444 c.p.p. il comma 3-bis, ai cui sensi, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis c.p., «la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta». Con l'art. 1, comma 4, lett. e), numeri 1) e 2), della legge indicata, inoltre, il legislatore ha, rispettivamente, modificato il comma 1 dell'art....
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