La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 36822 del 14 settembre 2022, depositata il 29 settembre 2022, ha
esaminato la questione relativa alla dichiarazione di proscioglimento
dell'imputato per reati in materia edilizia, senza che questi abbia demolito le
opere abusivamente realizzate e, dunque, senza aver eliminato le conseguenze
dannose della condotta illecita, violando il disposto dell'art. 168-bis, comma
2, c.p.
La Suprema Corte ha stabilito che nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa alla prova sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464-septies c.p.p., passa doverosamente per la preventiva verifica dell’avvenuta effettuazione, da parte dell’imputato, di condotte atte a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove...
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