Con sentenza n. 20245 del 14 febbraio-22 maggio 2024, la terza sezione
penale delle Corte di Cassazione ha affermato che, a partire dalle Sezioni
Unite “Donelli”, 31 marzo 2004, n. 18339, qualora il pubblico ministero si
determini a coltivare contemporaneamente, da un lato, la richiesta di rinnovazione
della misura, già "in prima battuta" negata, nei confronti dello
stesso indagato e per lo stesso fatto e dall'altro, una impugnazione avverso il
provvedimento reiettivo, deve ritenersi preclusa al giudice per l’udienza
preliminare, in pendenza di quest'ultima, la potestà di statuire ancora in
ordine alla medesima domanda devoluta in sede di gravame al vaglio del
Tribunale del riesame.
Il principio è stato successivamente ribadito nelle Sezioni Unite “Testini”, 16 dicembre 2000, n. 7931 secondo cui, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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