Con sentenza n. 39 del 14 dicembre-2 gennaio 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. – nell'ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio – stabilisce che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Per la Suprema Corte, l'interpretazione logica e sistematica della norma porti a circoscriverne la portata ai soli casi in cui l'imputato sia libero, atteso che solo in tali ipotesi ha senso la dichiarazione o l'elezione di domicilio, che – come esplicitato dalla norma – è funzionale ad evitare che, per notificare il decreto di citazione a giudizio, si rallenti...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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