Con sentenza n. 46690 del 9 novembre 2023 (dep. 21 novembre 2023), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito alla nuova disciplina dell’assenza dell’imputato dopo la cd. “Riforma Cartabia”.
Secondo quanto stabilito dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d, D.L.vo n. 150/2022, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Nel caso esaminato dalla Corte, la sentenza impugnata è stata pronunciata in assenza dell'imputato il 30 gennaio 2023.
Tale data è rilevante, in quanto, ai sensi dell'art. 89, comma 3, D.L.vo 150/2022, le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e...
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