Con sentenza n. 11795 del 21 febbraio-20 marzo 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, in attesa del pieno funzionamento del portale le comunicazioni tra parti private ed uffici giudiziari sono state regolate, in via transitoria, dall'art. 87-bis, D.L.vo n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che, sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi "pec" degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione - che non sia una richiesta di riesame o l'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali - debba essere trasmesso...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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