Con sentenza n. 19384 del 23 gennaio-16 maggio 2024, la terza sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 165 c.p.p. è norma che
disciplina l'ipotesi della notificazione all'imputato latitante o evaso, sul
rilievo che, nonostante la mancata collaborazione dell'imputato, il
procedimento penale farà il suo corso; di talché sarà necessario garantirgli la
conoscenza ed il rispetto del diritto di difesa. Per questo motivo, tale norma
prevede che le notificazioni nei confronti del latitante o dell'evaso siano
eseguite mediante consegna di copia al difensore, di fiducia o nominato
d'ufficio; difensore che, ai sensi dell'art. 165, comma 3, c.p.p., rappresenta
ad ogni effetto l'imputato. Facendo esclusivo riferimento al regime giuridico
delle notificazioni, pertanto, essa non può ritenersi norma riguardante la
generale ultrattività della rappresentanza e della difesa del soggetto evaso o
latitante, da parte del difensore.
La corte di legittimità, in...
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