Con sentenza n. 4757 del 24 febbraio 2025, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha ricordato che il D.L.vo n. 149 del 2022 ha
modificato l’art. 101, comma 2, c.p.c., dando espresso rilievo al principio della
garanzia del contraddittorio, aggiungendo al testo previgente la seguente
dicitura: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando
accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa,
adotta i provvedimenti opportuni».
Il nuovo testo dell’art. 101, comma 2, c.p.c., reca, dunque, la seguente formulazione: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta...
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