Con sentenza n. 1296 del 19 settembre 2023-11 gennaio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, già chiamata a decidere sulla applicabilità dell'art. 459, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 53, L. n. 103 del 23 giugno 2017 sui procedimenti allora pendenti, ha affermato che «in tema di procedimento per decreto, l'art. 459, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 53 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 – che ha disciplinato il criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, fissandolo in una forbice compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 225 in deroga alla previsione generale di cui all'art. 135 c.p. – si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., anche ai decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, in quanto si tratta di norma di carattere processuale, che ha prodotto effetti sostanziali, comportando...
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