Con ordinanza interlocutoria n. 6568 del
6 marzo 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiesto alla
Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale,
sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione Europea: se
sia conforme all'art. 3, comma 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia
conforme, perché non lo sia – l'interpretazione che estende la responsabilità
del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente
apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto
perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo
in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.
Ciò che peraltro va chiarito è come debba intendersi l'espressione "apponendo il proprio nome:" cioè se l'apposizione debba essere soltanto una materiale impressione dell'elemento distintivo sul prodotto o se l'apposizione sia lato sensu, e dunque...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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