Con la
sentenza 28 gennaio 2026, n. 3350, la Corte di Cassazione, Sezione terza
penale, è intervenuta sul tema del sequestro probatorio di dispositivi
informatici, contenenti una pluralità eterogenea di dati, spesso anche di
natura sensibile, precisando i contenuti minimi dell’obbligo motivazionale
gravante sul pubblico ministero.
La Corte ha
affermato che la motivazione del decreto può ritenersi sufficiente quando,
anche in forma concisa, siano indicate le specifiche esigenze probatorie che
rendono necessaria la temporanea ablazione dei dati, senza che sia
indispensabile la preventiva indicazione dei tempi di selezione del materiale
informatico. Tale indicazione, infatti, ha carattere meramente approssimativo e
non incide sulla legittimità del vincolo, purché la sua durata resti contenuta
entro limiti proporzionati alle esigenze tecniche dell’indagine.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte prende le distanze...
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