Con sentenza n. 543 dell'8 gennaio 2026, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione
ha chiarito il corretto equilibrio tra principio di proporzionalità e contenuto
necessario del decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici,
precisando i limiti degli obblighi motivazionali gravanti sul pubblico ministero
nella fase genetica della misura.
La pronuncia interviene sul tema
della legittimità del sequestro probatorio di supporti digitali in assenza
dell’indicazione di un termine finale per l’estrazione e l’analisi dei dati. La
Corte ha affermato che il principio di proporzionalità deve essere in ogni caso
preservato, ma non impone che il decreto di sequestro indichi sin dall’origine
una data ultima o una durata predeterminata delle operazioni tecniche.
Secondo la Cassazione, il sequestro probatorio di dispositivi informatici è legittimo anche se privo dell’indicazione del termine di durata del vincolo o dei tempi di estrazione dei contenuti,...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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