Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 18 febbraio 2026, n. 6565 (ud.11 dicembre 2025) hanno affermato il seguente principio: l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso.
La pronuncia in esame interviene a dirimere il contrasto interpretativo relativo alla sorte dell’impugnazione penale trasmessa via posta elettronica certificata ad un indirizzo PEC diverso da quello individuato dal provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020, ma comunque appartenente all’ufficio giudiziario...
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Gabriele Casartelli, Anna Lago