La sentenza
del Consiglio di Stato, Sez. III, 6 marzo 2026, n. 1807, interviene in tema di
beni confiscati alla criminalità organizzata e afferma con chiarezza
che, a seguito della confisca definitiva, il bene è assoggettato a un regime
pubblicistico incompatibile con la permanenza di situazioni di godimento
private non espressamente tutelate dalla legge. In questa prospettiva, lo
sgombero non costituisce espressione di una scelta discrezionale dell’amministrazione,
ma rappresenta l’effetto necessario della misura ablativa e, quindi, un atto
dovuto.
Il Collegio chiarisce, anzitutto, che la confisca segna una cesura legale dei rapporti giuridici insistenti sull’immobile. Da tale premessa discende che l’Agenzia non è tenuta a motivare in modo rafforzato lo sgombero né a comparare l’interesse pubblico con le esigenze abitative degli occupanti, poiché il bene, una volta definitivamente confiscato, è ormai attratto in un regime rigidamente pubblicistico...
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