Con sentenza n. 11350 del 29 aprile 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ricordato che, per costante giurisprudenza, in virtù della presunzione stabilita dall’art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno considerati come elementi positivi di reddito se questo non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (tra le più recenti, Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13236; Cass. civ. 23 settembre 2021, n. 25812; Cass. civ. 3 marzo 2021, n. 5788). A propria volta, il contribuente che voglia superare la presunzione ha l’onere di fornire, non una prova generica, bensì una prova analitica, idonea a dimostrare che i proventi desumibili dalla...
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