Con sentenza n. 8947 dell’8 novembre 2024, la quinta sezione
del Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento della
giurisprudenza secondo cui vige, in tema di gare pubbliche, un generale
principio di autoresponsabilità per cui ciascuno dei concorrenti “sopporta le
conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e
nella presentazione della documentazione” (Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio
2014, n. 9).
In questo senso l’Adunanza Plenaria ha evidenziato che: “si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli art. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti”. In...
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