Con la sentenza 5 novembre 2025, n. 36029, la Corte di
cassazione è intervenuta su un punto che continua a generare incertezze
applicative: il ruolo delle condizioni economiche dell’imputato nella scelta di
sostituire una breve pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
La Sezione VI penale della Corte ha chiarito che la prognosi
negativa di adempimento prevista dall’art. 58, comma 2, L. 689/1981 opera
esclusivamente per le pene sostitutive che implicano prescrizioni, e non per la
pena pecuniaria sostitutiva, che ne è priva. È dunque errato negare la
sostituzione sulla base di una presunta incapacità economica, specie quando
l’imputato documenti elementi attuali che escludono tale impossibilità.
Il provvedimento sottolinea anche l’obbligo del giudice di valutare in concreto gli elementi offerti dalla difesa, in coerenza con i parametri dell’art. 133 c.p., che contemplano il complessivo quadro di vita dell’imputato, non il mero dato...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Piermaria Corso