Con sentenza n. 7874 del 1° ottobre 2024, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che, in materia di definizione in ordine alle spese di lite, la giurisprudenza amministrativa sebbene abbia costantemente affermato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 1° agosto 2024 n. 6889, sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262, sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201 e sez. V, 22 aprile 2024, n. 3589) che il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, ha parimenti decretato che tale discrezionalità presenta il limite che il giudice non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi, anche sulla compensazione delle spese, ponendo in essere statuizioni manifestamente irrazionali. Nello specifico si è affermato, con indirizzo...
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