Con
ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, la sezione tributaria della Corte di
Cassazione ha affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della
sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di
entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera,
ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza
del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha
statuito sulle spese (così, ex multis, Cass. civ. 22 agosto 2018, n. 20920;
Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. civ., 18 marzo 2014, n. 625).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza...
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