Con ordinanza n. 15946 del 7 giugno
2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che l’art.
92, comma 2, c.p.c., risponde all’esigenza di evitare la ripetizione di spese
eccessive o superflue (come nel caso di deposito di un unico atto per le
diverse parti difese o di comparse di risposta di identico contenuto).
Premesso che le domande proposte da
un solo attore contro più convenuti (ad es., nel caso di debitori solidali:
litisconsorzio facoltativo passivo) non si sommano tra loro ai fini della
determinazione del valore (Cass. civ. 27 novembre 1975, n. 3968), le variazioni
in aumento o in diminuzione nell’ipotesi di assistenza di più soggetti da parte
del medesimo avvocato sono stabilite dall’art. 4, commi 2 e 4, del D.M. 10
marzo 2014 n. 55 (in tema, cfr. Cass. civ. 17 aprile 2024, n. 10367).
L’art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 prevede la regola del “compenso unico” (sulla cui estensione cfr. Cass. civ. 31 gennaio 2024, n. 2956),...
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