Con sentenza n. 9211 del 18 novembre 2024, la terza sezione del
Consiglio di Stato ha ricordato che il provvedimento di ammonimento orale,
disciplinato dall’art. 8, D.L. n. 11/2009, convertito con L. n. 28/2009, si
caratterizza per la sua spiccata natura preventiva e cautelare, essendo
essenzialmente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e
prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio
prognostico formulato ex ante.
Coerentemente con tale premessa, sotto il profilo probatorio, non è necessaria l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale, né si richiede che le condotte poste alla base del provvedimento posseggano gli stringenti requisiti di cui all’art. 612-bis c.p. (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4422/2022; 2545/2020). Quel che rileva è, dunque, la mera probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi oggetto dell’istanza di ammonimento possano sfociare e degenerare in condotte...
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