Con l’ordinanza
23 aprile 2026, n. 10796, la terza Sezione civile della Corte di Cassazione interviene
in tema di legittimazione processuale dell’erede e di ultrattività del mandato
difensivo offrendo una ricostruzione chiara e sistematica dei due istituti.
Sotto il
primo profilo, la Corte afferma un principio di particolare rilievo pratico:
la qualità di chiamato all’eredità non è sufficiente a fondare la
legittimazione processuale. L’erede che intenda proporre o proseguire un
giudizio deve dimostrare l’avvenuta accettazione dell’eredità, sia essa
espressa o tacita, mediante idonea prova documentale. In mancanza, il ricorso è
dichiarato inammissibile, trattandosi di un vizio rilevabile anche d’ufficio in
quanto incidente sulla corretta instaurazione del contraddittorio.
La decisione valorizza così la distinzione tra delazione ereditaria e acquisto della qualità di erede, confermando che solo quest’ultima consente il subentro nella posizione...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale