La seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 39292 del 22 settembre 2021 (dep. 2 novembre 2021), ha ribadito i principi da seguire per stabilire se un soggetto abbia avuto effettiva conoscenza del giudizio, ai fini della legittima instaurazione del rapporto processuale.
Nel complessivo sistema disegnato dal legislatore, a seguito delle modifiche operate dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, risulta chiaro come la celebrazione del processo in absentia sia consentita quando vi è la certezza che l’imputato abbia conoscenza del processo (ovvero allo stesso sia volontariamente sottratto); in caso contrario, ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., il giudice deve disporre la notifica “personalmente ad opera della polizia giudiziaria” e, se la notifica non risulta possibile, deve disporre con ordinanza la sospensione del processo. La disposizione, quindi, dimostra, come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla “effettività” di tale conoscenza.
Come recentemente...
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