Con ordinanza n. 2737 del 30 gennaio 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha esaminato la portata dell’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986 che pone il principio in forza del quale, ricorrendo certi presupposti, ed anche nel caso in cui l'atto enunciante promani dall'Autorità giudiziaria, la registrazione dell'atto enunciante (cosiddetta "tassa di sentenza"), comporta la tassazione dell'atto enunciato (cosiddetta "tassa di titolo"). In altri termini, il prelievo fiscale sulla condanna contenuta nel titolo esecutivo ottenuto dalla parte creditrice per il soddisfacimento del proprio diritto non esclude la tassabilità dell'atto enunciato (da riferire, nella specie, al contratto di fornitura d’opera), ove esso di per sé integri atto da registrare (Cass. civ. n. 5946/2007; n. 11756/2008; n. 22243/2015; n. 3232516/2019). Quanto alla "tassa di titolo", il deposito di una scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso,...
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Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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