Con sentenza n. 6252 del 19 novembre 2024-17 febbraio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la norma in tema di sospensione obbligatoria – art. 146, comma 1, n. 3 c.p. – nell'escludere ogni bilanciamento con esigenze specialpreventive, presuppone tuttavia - una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni), mentre quella in tema di sospensione facoltativa – art. 147, comma 1, n. 2 – nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in «condizioni di grave infermità fisica» postula una differente rilevanza delle patologìe (intese come di minore gravità) e richiede – in via generale – che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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