Con sentenza 23 gennaio 2026, n. 2710 (ud. 17 dicembre 2025)
la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha sancito che, in tema di
truffa telematica, la mancata comparizione della persona offesa all’udienza
predibattimentale, ove la stessa non sia stata citata in qualità di testimone,
non integra remissione tacita di querela ai sensi dell’art. 152 cod. pen.; né
tale condotta può essere valorizzata ai fini dell’applicazione della causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la
quale richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e resta
comunque preclusa in presenza di recidiva reiterata specifica, espressiva di un
elevato grado di colpevolezza.
La sentenza in esame interviene su due profili di particolare rilievo sistematico: da un lato, chiarisce i confini applicativi della remissione tacita di querela dopo la riforma dell’art. 152 cod. pen. introdotta dal D.L.vo n. 150/2022, escludendo che...
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Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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