Con sentenza n. 4735 dell’11 dicembre 2024-5 febbraio 2025, la
quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che quando
l'imputato richiede, e si procede, con il rito abbreviato non è più consentito
opporre, in relazione alle prove raccolte, la loro inutilizzabilità salvo si
tratti di inutilizzabilità cosiddetta patologica.
Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2018, n. 23182; Cass. pen., sez. II, 27 giugno 2019, n. 42917). Nel solco già tracciato dalla sentenza in tema delle Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16) in cui si era appunto precisato che il...
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