Con sentenza n. 43780 del 9 ottobre-29 novembre 2024, la
sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in forza di
quanto ripetutamente sostenuto dalla Corte costituzionale (con le sentenze n.
265 del 2010 e n. 299 del 2005), la coercizione cautelare, in ossequio al
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e al favor libertatis sotteso
all'art. 13 Cost. – la cui proiezione codicistica si rinviene nell'art. 275, comma
3, c.p.p. - deve rispondere ai criteri del minor sacrificio necessario e della
individualizzazione, non essendo tollerabili automatismi, né presunzioni
assolute (per una compiuta ricostruzione, si veda Corte cost., sentenza n. 22
del 2022).
Nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., l'inidoneità della misura extracustodiale, anche con controllo a distanza, deve essere valutata dando conto delle specifiche ragioni indicative...
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