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Affidamento ai servizi sociali: i provvedimenti atipici a tutela del minore

Autore: Giovanna Spirito
Data: 19 Febbraio 2024

Con ordinanza n. 4327 del 19 febbraio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in relazione al ruolo dei Servizi sociali e, in particolare, in ordine alle diverse ipotesi che possono rientrare sotto la comune «voce» dell’affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell’ambito dei provvedimenti tipici e atipici a tutela del minore.

Qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice «affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17903), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza», ipotesi nella quale «nulla viene tolto a quell’insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child»; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorché, rilevata l’incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest’ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione. Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell’art. 5-bis, L. 184/1983, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, in quanto: a) nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore, tipologia di «affidamento» ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, né essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati — con esclusione di poteri decisori — e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili; b) nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale e costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul punto v. Cass. civ. 11 giugno 2021, n. 16569), cosicché deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità, presupponendo, l'adozione di questo provvedimento, la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale e dovendo i contenuti del provvedimento «essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito», con adeguata vigilanza sull’operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell’art. 5-bis, L. 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori, oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati. Si è poi evidenziato che ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di “affidamento ai servizi sociali”, non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale», apparendo più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto. 

Orbene, nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il regime di affidamento della minore ai Servizi sociali del Comune di residenza, con collocamento prevalente della stessa presso l’abitazione della madre e regolamentazione del regime di visita del padre, si configuri come un mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali, ai quali si sono contestualmente attribuiti compiti di accertamento e compiti ausiliari ex art. 68 c.p.c..

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