Con ordinanza
n. 24657 del 16 agosto 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in linea generale, non è
consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di
un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali
di adempimento (Cass. civ., sez. un., 23726/2007; Cass. civ. 19898/2018; Cass. civ.
15398/2019; Cass. civ. 26089/2019; Cass. civ. 9398/2017; Cass. civ. 17019/2018).
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate...
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