Con sentenza n. 27781 del 28 ottobre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rammentato che la giurisprudenza di legittimità, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, è giunta alla conclusione che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, innanzitutto, la causa...
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