Con ordinanza
n. 3235 del 9 gennaio 2024-5 febbraio 2024, la sezione lavoro della Corte di
Cassazione ha affermato che il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex
lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effetto legale ex art. 2112 c.c. in
caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tamquam non esset e non deve
essere impugnato in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno
di licenziamenti e della relativa disciplina.
La domanda svolta dal lavoratore in tali casi è intesa soltanto a far valere l’effettività del passaggio; ad avvalersi cioè degli effetti ex lege della cessione e non ad impugnare un licenziamento che per essere intervenuto dopo il passaggio è inidoneo ad inficiare gli effetti legali derivanti dal passaggio ed a determinare alcuna estinzione del rapporto; anche per difetto di legittimazione sostanziale e di titolarità del rapporto in capo al cedente. Il rispetto della normativa sui licenziamenti individuali, ivi...
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