1. Premessa.
Oggetto e ambito di applicazione della nuova normativa in materia di contrasto
al terrorismo
Con il decreto legislativo n.
107 del 24 luglio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto
2023 ed in vigore dal 26 agosto 2023 in esecuzione della legge delega 4
agosto 2022, n. 127), nel nostro Paese sono state introdotte norme tese ad
adeguare l’ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021,
relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on
line.
Il citato regolamento, come si legge nella sua premessa,
“mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una
società aperta e democratica contrastando l’uso improprio dei servizi di
hosting a fini terroristici e contribuendo alla sicurezza pubblica in tutta
l’Unione”.
Il continuo e generalizzato diffondersi di pubblicazioni di
varia natura sul web – nuova frontiera delle più disparate e gravi
condotte di reato – ha reso quanto mai opportuno stabilire “regole uniformi per
contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al
pubblico di contenuti terroristici online”, finalità dichiarata nello stesso
regolamento (art.1 comma 1 Reg.).
Di assoluta attualità è anche il contrasto al terrorismo, in
ogni sua forma.
L’ambito di applicazione dell’atto comunitario è relativo
“ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’Unione,
indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale, nella misura in
cui diffondono informazioni al pubblico” (art. 1 comma 2 Reg.).
Il regolamento contiene, peraltro, la definizione del
«prestatore di servizi di hosting» e cioè “un prestatore di servizi di cui
all’articolo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio che consistono nel memorizzare le informazioni fornite
dal fornitore di contenuti su richiesta di quest’ultimo” (art. 2 n. 1
Reg.).
A sua volta, la direttiva richiamata dal regolamento opera
le seguenti definizioni che riempiono di contenuto quella fissata da
regolamento, ed in particolare:
- per «servizio» si
intende “qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire
qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a
distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un
destinatario di servizi”.
Agli stessi fini “si intende per:
i) «a
distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
ii) «per via elettronica»: un
servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature
elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di
memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto
mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
iii) «a
richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito
mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”.
Il legislatore italiano, con il d. lgs. n. 70 del 9 aprile
2003, era intervenuto per regolamentare taluni aspetti giuridici dei servizi
delle società dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico ed aveva già delineato il concetto
di web host, detto anche hosting
provider o rivenditore hosting, come la figura che
fornisce i servizi e la tecnologia necessaria per creare un sito web su uno
spazio dedicato, che comprende la connessione, la trasmissione e la memorizzazione
dei dati.
Il tema della definizione dell’internet hosting
provider è stato affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, trattando
sia in sede civile che in sede penale alcuni profili relativi alla
responsabilità di questo soggetto giuridico (v. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7708 del 19/03/2019 e Cass. Pen.
Sez. 3, Sentenza n. 5107 del 17/12/2013).
2. L’ordine di
rimozione - Presupposti di diritto sostanziale per la sua adozione: i reati di
terrorismo o con finalità di terrorismo
Il d. lgs. n. 107 del 24 luglio 2023, in esecuzione a quanto
stabilito dal richiamato regolamento comunitario, introduce nel sistema la
figura dell’ordine di rimozione (art. 3) da emettere, a cura del
Pubblico Ministero, nei confronti di un prestatore di servizi di hosting,
quando i contenuti terroristici di una pubblicazione
sul web siano riconducibili ad un
delitto con finalità di terrorismo.
Contestualmente è stata abrogata la disciplina prevista dal
comma 4 dell’art. 2 del D.L. 7/2015 convertito con modificazioni dalla legge
43/2015.
Quanto al perimetro dei contenuti terroristici l’art. 3
comma 1 richiama l’elencazione contenuta nell’art. 2 punto 7) del regolamento
che a sua volta richiama i reati di terrorismo e i reati riconducibili a
un gruppo terroristico indicati negli artt. 3 e 4 della direttiva (UE)
2017/541 sulla lotta contro il terrorismo.
Traendo origine dall’elenco per materia stilato dalla
normativa comunitaria, si può ritenere che nel nostro sistema i reati per i
quali si possa procedere con lo strumento dell’ordine di rimozione siano quelli
richiamati dall’art. 51 comma 3 quater c.p.p. (previsti dal libro II
titolo I agli artt. 270 ss. c.p. nonché le ulteriori ipotesi così come
delineate dall’art. 270 sexies c.p.).
A tal proposito deve essere evidenziato che difficilmente la
singola condotta oggetto di indagini (e del conseguente ordine di rimozione)
possa integrare un reato di terrorismo fra quelli contemplati agli artt. 270 e
ss. c.p., reati o di natura associativa o che richiedono una pluralità di
condotte e un consolidamento nel tempo.
Pertanto, nei casi in cui una singola pubblicazione o un
singolo documento costituiscano i presupposti per l’adozione dell’ordine di
rimozione e ne ricorrano gli elementi costituitivi dal punto di vista
sostanziale (nei sufficienti termini provvisori richiesti dall’art. 335 comma 1
c.p.p.), potrà procedersi per il reato di cui all’art. 302 c.p. (istigazione a
commettere delitti di terrorismo) o 414 comma c.p. (istigazione a commettere
delitti di terrorismo fuori dei casi di cui all’art. 302 e apologia dei medesimi
delitti), in relazione all’aggravante di cui all’art. 270 bis.1 c.p.
Naturalmente, potranno verificarsi casi in cui si debba
procedere per altre ipotesi di reato, purché aggravate dall’art. 270 bis.1 c.p.
Sulla base di tutte queste considerazioni, fatte tenendo
conto di quanto previsto dalla disciplina sovranazionale e da quella nazionale
di recente introduzione, si può concludere che l’ordine di rimozione possa
essere adottato solo in presenza di una notizia di reato (rilevata sul
web), con conseguente necessaria iscrizione nel registro delle notizie di reato
ex art. 335 c.p.p. se emergano indizi di reato a carico di soggetto noto
(cd. mod. 21) o, in difetto di ciò, a carico di ignoti (come
molto spesso potrà avvenire tenuto conto delle difficoltà – quantomeno nella
prima fase delle indagini – di pervenire alla identificazione dell’autore di
una pubblicazione riconducibile ad un delitto con finalità di terrorismo –
cd. mod. 44).
Si può ritenere, pertanto, esclusa la possibilità di
adottare lo strumento processuale in commento formando un fascicolo contenente
un fatto non costituente notizia di reato (cd. mod. 45).
3. Il limite di demarcazione tra libera
manifestazione del pensiero e contenuto terroristico
Un profilo rilevante da tenere in considerazione è quello
relativo al confine tra una pubblicazione sul web che rientra nel
perimetro della libera manifestazione del pensiero e una pubblicazione che,
sulla base della nuova formulazione del comma 1 dell’art. 335 c.p.p., contenga
“la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile
in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”.
Si tratta di un aspetto oggetto dell’attenzione del
legislatore comunitario il quale, all’ art. 1 comma 3 del regolamento (UE)
2021/784, ha espressamente previsto che “Il materiale diffuso al pubblico per
scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione
o di lotta al terrorismo, compresi i materiali che rappresentano l’espressione
di opinioni polemiche o controverse nell’ambito di dibattiti pubblici, non è
considerato come integrante contenuti terroristici. Una valutazione accerta il
reale scopo di tale diffusione e se il materiale è diffuso al pubblico per tali
finalità”.
Tale valutazione, come sempre avviene nell’analisi delle
notizie di reato e seguendo i principi generali del codice di procedura penale,
è prerogativa del Pubblico Ministero e, nei termini in cui si vedrà nella parte
che segue, del giudice per le indagini preliminari e della Corte di Cassazione.
4. La competenza territoriale del P.M.
Un aspetto non certamente secondario dell’istituto in
commento è quello relativo alla competenza territoriale, tenuto conto del fatto
che – trattandosi di condotte poste in essere sul web – non è agevole
agganciare a un luogo in senso stretto la commissione del reato.
Il legislatore italiano (art. 3 comma 1 parte prima) ha
previsto che la competenza ad emettere l’ordine di rimozione è attribuita
all’ufficio del Pubblico Ministero secondo le disposizioni previste dal codice
di procedura penale (e dunque sulla base degli artt. 8 e 9 c.p.p.), così
seguendo le regole ordinarie.
La norma prevede (art. 3 comma 1 parte seconda) una
ulteriore specificazione – peraltro non necessaria, visto l’onnicomprensivo
richiamo alle regole del codice di rito - secondo la quale, fuori dei casi di
applicazione secondo i criteri sopra indicati, l’ordine di rimozione è emesso
dall’ufficio del Pubblico Ministero del Tribunale del capoluogo del Distretto
che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di
telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici.
Da rilevare una differenza tra la prima parte della norma
che attribuisce genericamente la competenza al Pubblico
Ministero secondo i criteri previsti dal codice di procedura penale e la
seconda parte, secondo la quale -in presenza del richiamato criterio
sussidiario – la competenza è attribuita al P.M. distrettuale.
Una interpretazione sistematica della norma porta a ritenere
che si tratti di una semplice svista nella materiale redazione della norma, per
cui si deve concludere che – qualunque sia il caso concreto – la competenza
territoriale sia sempre attribuita al Pubblico Ministero del Tribunale del
capoluogo del Distretto, ciò a norma dell’art. 51 comma
3 quater c.p.p. che attribuisce la materia del terrorismo alle
Procure Distrettuali.
Un aspetto delicato, nella applicazione concreta, potrebbe
riguardare la duplicazione dei procedimenti per i quali emettere,
potenzialmente, gli ordini di rimozione; ciò in ragione del fatto che,
trattandosi di condotte maturate sul web in cui non è affatto agevole
stabilire, in termini netti, la competenza territoriale, più Uffici requirenti
potrebbero aver aperto un procedimento penale per lo stesso fatto.
Si tratta di un profilo da curare con particolare attenzione
attraverso una specifica attività di coordinamento, come si vedrà in seguito
trattando dei compiti attribuiti al Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo.
5. La figura del punto di contatto
Il legislatore nazionale, anche in questo caso recependo le
indicazioni di quello comunitario, ha previsto la creazione della figura
del punto di contatto.
In particolare, i Procuratori distrettuali individuano tra
il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria degli uffici
requirenti, il punto di contatto che, secondo quanto previsto dall’art. 12 par.
2 del regolamento ha il compito di “trattare le richieste di chiarimenti e
di riscontro in relazione agli ordini di rimozione emessi” dal Pubblico
Ministero.
In assenza di ulteriori specificazioni si deve ritenere che
il punto di contatto sia deputato a svolgere il ruolo di supporto alle attività
del Pubblico Ministero, curando i rapporti con le articolazioni di P.G. da cui
proviene la notizia di reato e i successivi rapporti con i prestatori di
servizi di hosting per quel che riguarda la fase dell’esecuzione
dell’ordine di rimozione.
Con una locuzione il cui significato pecca di chiarezza,
quantomeno sotto il profilo del contenuto da attribuire alla previsione, al
comma 2 dell’art 3 del d. lgs. n. 107/2023, si prevede che i Procuratori
distrettuali assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata
pubblicità alle informazioni relative al punto di contatto.
Si tratta di una norma che trae origine da quella
comunitaria, secondo cui “gli Stati membri si assicurano che le informazioni
relative al punto di contatto siano rese pubbliche” (art. 12 comma 2 seconda
parte del regolamento).
E allora, anche sulla base di quanto indicato dal
legislatore comunitario, si deve ritenere che i Procuratori Distrettuali
debbano fornire alle articolazioni di polizia giudiziaria del territorio di
propria competenza ogni indicazione relativa al nominativo del punto di
contatto e alle modalità con cui comunicare con esso.
6. La comunicazione al P.N.A.A. e il suo
ruolo
Tra gli adempimenti cui è tenuto il Pubblico Ministero vi è
quello di immediata comunicazione al Procuratore Antimafia e
Antiterrorismo della ricezione della notizia di un contenuto terroristico
pubblicato sul web (art. 3 comma 3).
Si tratta di una previsione quanto mai opportuna, oltre che
conforme all’assetto generale del nostro sistema processuale.
Sotto questo secondo profilo risponde al dettato di cui
all’art. 371 bis c.p.p. che assegna compiti di coordinamento e
di impulso al P.N.A.A., tra le altre, anche nella materia del terrorismo.
Sotto il primo profilo, una immediata comunicazione al
Procuratore Nazionale produce effetti positivi sotto plurimi aspetti:
· crea
i presupposti per rendere effettiva, e in tempi rapidi, l’attività di
coordinamento di cui all’art. 371 bis c.p.p.;
· evita
duplicazione di indagini o pregiudizi alle indagini già in corso da parte di
altra Procura distrettuale, attraverso le comunicazioni che la D.N.A.A. farà
agli uffici requirenti territoriali interessati;
· risolve,
o quantomeno pone le basi per risolvere, la delicata questione della competenza
territoriale, soprattutto nei casi in cui si deve procedere alla applicazione
del criterio residuale che assegna la competenza all’Autorità Giudiziaria che
per prima ha iscritto la notizia di reato; la conoscenza da parte del P.N.A.A.
delle diverse notizie aventi ad oggetto contenuti terroristici consentirà di
stabilire più agevolmente, a seguito di interlocuzione tra le Procure
interessate e quella nazionale, chi è competente, ma in ogni caso e certamente
chi per primo ha iscritto la notizia di reato.
· rende
efficace lo sforzo investigativo in corso, i cui risultati positivi passano
necessariamente attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento.
7. Gli approfondimenti di indagine
In linea con il generale sistema codicistico, anche per le
notizie di reato che possono rappresentare il presupposto per l’emissione di un
ordine di rimozione potrebbero essere necessari approfondimenti di
indagine, potendo non essere sufficiente la semplice pubblicazione di un
contenuto prima facie terroristico.
Sotto questo specifico profilo è previsto che il Pubblico
Ministero, al fine della emissione dell’ordine di rimozione,
acquisisca ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso
il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (art. 3 comma 4).
Il C.A.S.A. è il tavolo permanente tra polizia
giudiziaria e servizi di intelligence e lo strumento, a livello
nazionale, di condivisione e valutazione delle informazioni relative alla
minaccia terroristica interna ed internazionale; è stato formalmente
costituito, dopo una fase sperimentale (dicembre 2003 – maggio 2004), il 6
maggio 2004 con decreto del Ministro dell’Interno.
La locuzione anche contenuta nella norma non
esclude che l’attività di approfondimento delle indagini possa essere svolta
dal Pubblico Ministero avvalendosi di altre articolazioni di polizia
giudiziaria.
8. La ritardata adozione dell’ordine di
rimozione
Tra gli istituti previsti dalla nuova normativa vi è quello
secondo cui il P.M. può ritardare, con decreto motivato, l’emissione
dell’ordine di rimozione quando il ritardo sia necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero l’individuazione o la cattura dei
responsabili di un delitto avente finalità di terrorismo (art. 3 comma 5).
Si tratta di una figura che, in parte, richiama quella già
presente nel sistema giuridico italiano nella materia degli stupefacenti.
In quel caso l’istituto del ritardo o dell’omissione dei
provvedimenti coercitivi del GIP, di ordini di carcerazione di sentenze passate
in giudicato, della perquisizione, dell’arresto e del sequestro (probatorio,
preventivo e conservativo) di sostanza stupefacente e di altri beni connessi
alla attività illecita – denaro, veicoli, strumenti per il confezionamento, la
conservazione, la pesatura e la raffinazione della droga - (art. 9 comma 6 L.
146/2006 modificato dall’art. 8 L. 136/2010 che ha abrogato l’art. 98 DPR
309/90) introduce una eccezione alla obbligatorietà e alla non
dilazionabilità, gravante sulla polizia giudiziaria, di procedere alla
esecuzione delle misure precautelari (personali e reali). Anche se non vi è una
espressa previsione normativa, vanno inseriti nell’elenco anche la
perquisizione (perché strumentale al sequestro) e il fermo di indiziato di
delitto, attraverso una interpretazione sistematica e conforme alla ratio
legis.
Anche per la normativa sugli stupefacenti la finalità
dell’istituto è quella di acquisire significativi elementi probatori relativi
ai reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 e per pervenire
all’identificazione e alla successiva cattura dei responsabili, distinguendosi
due ipotesi, a seconda che il provvedimento sia disposto dal P.M. o, sempre
disposto dal P.M., consegua alle attività investigative della P.G.
Il
presupposto della ritardata esecuzione delle misure precautelari e cautelari
sopra descritte è costituito dall’obbligo di procedere in capo alla P.G.,
obbligo che viene meno per effetto del provvedimento del P.M.
Nella
disciplina introdotta dal d. lgs. n. 107/2023 non sono contemplati atti cui è
tenuta la P.G., non essendo prevista la rimozione di sua iniziativa di una
pubblicazione sul web avente finalità di terrorismo.
Del pari,
non pare esservi l’obbligo, in capo al P.M., di procedere alla emissione
dell’ordine di rimozione, come peraltro di evince chiaramente dall’art. 3 comma
1 del regolamento comunitario secondo cui “l’autorità competente di ogni Stato
membro ha facoltà di emettere un ordine di rimozione imponendo ai
prestatori di servizi di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitare
l’accesso a contenuti terroristici in tutti gli Stati membri”.
Allo stesso
modo, nella disciplina del d. lgs. n. 107/2023 non risulta esservi contemplato
l’obbligo per il P.M. di procedere alla emissione dell’ordine di rimozione.
A questo
punto, una analisi comparativa con i presupposti previsti per l’analogo
istituto della materia sugli stupefacenti (l’obbligatorietà dell’adozione di
determinati atti), fa ritenere che la ritardata adozione dell’ordine di
rimozione appare come istituto ultroneo, atteso che, se la valutazione
circa la sua emissione spetta al P.M. (dopo aver esaminato nel complesso gli
elementi di cui dispone), senza che vi sia un obbligo, non parrebbe necessario
un provvedimento formale con cui si determina a non procedere – sebbene
temporaneamente - alla rimozione di una pubblicazione sul web.
9. L’adozione dell’ordine di rimozione:
forma, contenuto ed esecuzione
L’ordine di rimozione è emesso con decreto motivato del
Pubblico Ministero (art. 3 comma 6) ed è portato a conoscenza dei
destinatari preferibilmente per il tramite di personale di polizia giudiziaria
appartenente all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la
regolarità dei servizi di telecomunicazione (il Servizio di polizia postale e
delle comunicazioni, ora confluito nella direzione centrale per la Polizia
scientifica e la Sicurezza cibernetica).
Non si esclude che l’esecuzione possa essere curata da altre
articolazioni della polizia giudiziaria (come dimostra l’uso
dell’avverbio preferibilmente), ma è evidente che l’indicazione del
legislatore è stata determinata dall’elevato grado di specializzazione, nella
materia, che appartiene al predetto organo di P.G.
Il medesimo comma, nella parte finale, contiene una
precisazione tanto importante quanto opportuna, laddove specifica che qualora
si tratti di contenuti generati dagli utenti (dunque i meri fruitori del
servizio di hosting) e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti
terzi (hosting provider), il Pubblico Ministero dispone la rimozione
dei soli specifici contenuti illeciti.
Pertanto, al fine di evitare che siano rimossi tutti i
contenuti di una piattaforma, il Pubblico Ministero dovrà indicare puntualmente
nel decreto quali documenti o pubblicazioni sono oggetto di rimozione.
Tenuto
conto del fatto che si tratta di una disciplina applicabile in tutti gli Stati
Membri, il regolamento comunitario (art. 3 comma 4) ha previsto che per
l’adozione dell’ordine di rimozione (che nel nostro Stato ha, come detto, la
natura giuridica del decreto motivato) debba essere utilizzato un modello
prestabilito (allegato al regolamento medesimo) e deve contenere una serie
di elementi puntualmente indicati nella norma e contenuti nel modello.
Si tratta
di un modus operandi (quello della previsione di modelli unici validi
per tutti gli Stati membri) già ampiamente utilizzato dal legislatore
comunitario ed entrato nella prassi giudiziaria (basti pensare all’analogo
schema utilizzato ormai quotidianamente per l’emissione dell’ordine
europeo di indagine penale introdotto dalla Direttiva 2014/41/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014).
10. Le
ulteriori comunicazioni al P.N.A.A.
Sempre al fine di garantire l’efficace coordinamento ex art.
371 bis c.p.p. (e, si ribadisce, di evitare duplicazioni e
conseguenze pregiudizievoli per le indagini) sono previste due ulteriori
comunicazioni a cura del P.M., il quale informa il P.N.A.A. sia prima di
emettere il decreto di ritardato ordine di rimozione sia prima
emettere il decreto con cui ordina la rimozione del contenuto
illecito (art. 3 comma 7).
11. L’inadempimento
all’ordine di rimozione e le ulteriori ricadute processuali: il sequestro
preventivo “interdittivo”
Il decreto legislativo in commento prevede una serie di
sanzioni amministrative (art. 6) e penali (art. 7) a carico del prestatore di
servizi di hosting per le condotte connesse alla presenza
sul web di contenuti terroristici.
Tra esse va segnalata la previsione di cui all’art. 7 comma
2 lett. a) perché, traendo origine da un profilo di diritto sostanziale, ha
rilevanti ricadute processuali.
In particolare, salva la sussistenza di un più grave reato,
è stata creata una contravvenzione che punisce il prestatore di
servizi di hosting e il rappresentante legale
designato che:
a) omettono di rimuovere i contenuti
terroristici entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione o
di disabilitare l'accesso ad essi entro il medesimo termine;
b) forniscono o divulgano
informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a
contenuti terroristici;
c) in presenza
di contenuti terroristici che comportano una minaccia
imminente per la vita, non informano immediatamente
l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia l'obbligo di
riferire.
La condotta di mancato adempimento di cui alla
lettera a), oltre ad integrare la contravvenzione, apre la strada
alla interdizione dell’accesso al dominio internet seguendo la
procedura del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) espressamente richiamata
dall’art. 3 comma 8, procedura che, per le peculiarità della res cui
è indirizzata (oltre che per la stessa previsione normativa), avrà
carattere non già ablatorio (secondo lo schema usuale del sequestro
preventivo) ma interdittivo.
Il richiamo onnicomprensivo all’art. 321 c.p.p., dunque, dà
ingresso nella procedura al giudice per le indagini preliminari che procederà
ad emettere (o a rigettare) il decreto di interdizione chiesto dal
P.M. o, come è più ragionevole ritenere possa accadere nei casi specifici
vista l’urgenza di provvedere insita nell’oggetto, convaliderà (o non
convaliderà) il decreto emesso d’urgenza emesso dal P.M., provvedendo
sulla richiesta di un autonomo provvedimento
In ogni caso, ove tecnicamente possibile, viene garantita la
fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite, ciò al fine di
garantire l’ampio servizio offerto di regola dall’hosting.
Nel silenzio della norma circa le modalità di esecuzione del
sequestro preventivo interdittivo si deve far riferimento a quelle previste per
l’ordine di rimozione, sopra commentato.
12. Il
sistema delle impugnazioni
La nuova normativa prevede un mezzo di
impugnazione a fronte dell’adozione di un ordine di rimozione o di un
decreto che rende inaccessibili i contenuti.
In particolare, si prevede (art. 3 comma 9) la facoltà per i
prestatori di servizi di hosting e per i fornitori dei contenuti
rimossi o resi inaccessibili di presentare, entro dieci giorni dalla conoscenza
del provvedimento di rimozione, opposizione al giudice per le indagini
preliminari, il quale provvederà con ordinanza in camera di consiglio nelle
forme dell’art. 127 c.p.p.
Tale provvedimento del GIP è impugnabile con ricorso per
Cassazione esclusivamente per violazione di legge.
In ragione della procedura richiamata (art. 127 c.p.p.) si
tratta di un istituto analogo all’opposizione prevista dagli artt.
252 bis e 352 comma 4 bis c.p.p. per le perquisizioni,
nonché dall’art. 263 comma 5 per il sequestro probatorio.
Qualora l’opposizione consegua alla adozione di un ordine di
rimozione del P.M. nulla quaestio, atteso che l’impugnazione sarà proposta
al giudice per le indagini preliminari.
Problemi si pongono nel caso in cui sia stato emesso un
provvedimento di interdizione dell’accesso al
dominio internet la cui competenza, come visto, è attribuita al
G.I.P. per effetto del richiamo all’art. 321 c.p.p.
E’ evidente che il giudice dell’impugnazione non potrà
essere (come previsto genericamente dall’art. 3 comma 9) lo stesso giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato.
La collocazione del comma 9 (che prevede le impugnazioni)
dopo il comma 8 (che regolamenta l’interdizione dell’accesso al dominio
internet nelle forme e con le modalità di cui all’art. 321 c.p.p.), nonché il
richiamo nel comma 8 ai contenuti resi inaccessibili, fanno
propendere per una svista del legislatore, il quale ha previsto un’unica forma
di impugnazione e un unico giudice, sia per l’emissione che per l’impugnazione.
Il richiamo alla procedura di cui all’art. 321 c.p.p., con
il connesso intervento del G.I.P, avrebbe reso conforme al sistema
l’applicazione al provvedimento di interdizione dell’accesso al
dominio internet della procedura di riesame di cui all’art. 324
c.p.p.
Sul punto, dunque, si deve attendere l’applicazione pratica
della nuova normativa o un intervento chiarificatore del legislatore.
13. Gli
ordini di rimozione transfrontalieri. La competenza e i provvedimenti del
G.I.P.
Una particolare disciplina è prevista per l’esame degli
ordini di rimozione transfrontalieri (art. 4 d. lgs. n. 107/2023), i cd.
ordini di rimozione passivi trasmessi a norma dell’art. 4 par. 1 del
regolamento, secondo cui, se il prestatore di servizi di hosting non
ha lo stabilimento principale o il rappresentante legale nello Stato membro
dell’autorità competente che emette l’ordine di rimozione, tale autorità
trasmette contemporaneamente una copia dell’ordine di rimozione
all’autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi
di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il suo
rappresentante legale risiede o è stabilito.
L’uso dell’avverbio contemporaneamente attesta che
l’ordine di rimozione, come si dirà, è stato portato ad esecuzione.
La competenza ad esaminare un ordine di rimozione
transfrontaliero e ad assumere le decisioni motivate previste dai paragrafi 3 e 4 dell’art. 4 del regolamento è
il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del
distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo
stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di
servizi di hosting risiede o è stabilito.
Anche in questo caso è prevista la comunicazione al
P.N.A.A., questa volta a cura del G.I.P., il quale dispone che copia
dell’ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmessa al Procuratore
Nazionale immediatamente e comunque prima di assumere le decisioni di
competenza.
I provvedimenti del G.I.P., assunti nella forma
del decreto motivato, sono emessi sentito il P.M., il quale potrà
esprimere il proprio parere in ordine alla legittimità dell’ordine di rimozione
transfrontaliero.
In assenza di norme di dettaglio nella nuova normativa
nazionale, i paragrafi 3 e 4 dell’art. 4 del regolamento comunitario,
richiamati dall’art. 4 del decreto legislativo, delineano il perimetro dei
poteri dell’Autorità competente, in Italia il G.I.P.
Si tratta di un controllo di legittimità successivo,
che fa venir meno gli effetti di un provvedimento già portato ad esecuzione.
In particolare, il G.I.P. può, di propria iniziativa, entro
72 ore dal ricevimento della copia dell’ordine di rimozione transfrontaliero,
esaminarlo per stabilire se esso violi in modo grave o manifesto il regolamento
comunitario o i diritti e le libertà fondamentali (tra cui la libera
manifestazione del pensiero cui si è fatto cenno in precedenza).
Qualora riscontri una violazione, adotta una decisione
motivata a tale scopo entro lo stesso termine.
Dal canto loro, un prestatore di servizi
di hosting e un fornitore di contenuti hanno il diritto di presentare
una richiesta motivata al GIP entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine di
rimozione o delle informazioni date dal prestatore di servizi al fornitore dei
contenuti rimossi circa i motivi della rimozione o della disabilitazione.
Entro 72 ore dal ricevimento della richiesta il G.I.P.
adotta una decisione motivata a seguito dell’esame dell’ordine di rimozione, in
cui espone le proprie conclusioni sull’esistenza di una violazione.
Che operi d’ufficio o su istanza di parte, prima di adottare
una decisione che accerti una violazione il G.I.P. informa l’autorità
straniera che ha emesso l’ordine di rimozione della sua intenzione di
adottare la decisione e delle relative motivazioni.
Allo stesso modo comunica senza indugio la
decisione che riscontri una violazione all’autorità che ha emesso l’ordine
di rimozione, al prestatore di servizi di hosting, al fornitore di contenuti
che ha richiesto l’esame dell’ordine di rimozione ed a Europol.
Nel silenzio della legge italiana si deve ritenere che,
qualora accerti violazioni, il giudice faccia venir meno l’esecutività
dell’ordine di rimozione nel territorio dello Stato.
Sotto questo profilo soccorre la previsione di cui all’art.
4 par. 6 ultimo periodo del regolamento, secondo cui se la decisione accerta
violazioni a norma dei paragrafi 3 o 4, l’ordine di rimozione cessa di
avere effetti giuridici.
A dimostrazione del fatto che l’ordine di rimozione è stato
già portato ad esecuzione e che quello del G.I.P. è un controllo di
legittimità successivo, l’art. 4 par. 7 del regolamento prevede che il
prestatore di servizi di hosting interessato, non appena riceve una decisione
che rileva una violazione ripristina immediatamente i contenuti o l’accesso
agli stessi.
Qualora il GIP confermi l’esecutività dell’ordine di
rimozione transfrontaliero, nel caso di richiesta motivata di parte,
avverso il decreto di conferma degli effetti dell’ordine di rimozione il
prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che
hanno presentato la richiesta di esame dell’ordine di rimozione, entro dieci
giorni dal deposito del provvedimento, a pena di decadenza, possono proporre
ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge (art. 4 comma 2
ultima parte del decreto legislativo).
14. Conclusioni
Il presente commento alla nuova disciplina, provvisorio e
non esaustivo, ha cercato di affrontare con taglio pratico l’istituto di
elaborazione comunitaria e offrire alcuni spunti di riflessione soprattutto sui
profili più problematici che saranno chiariti dai diversi ed ulteriori
contributi e dalla applicazione concreta oltre che, probabilmente, da qualche
intervento correttivo del legislatore.
Dal punto di vista operativo l’efficacia dello strumento,
come emerge chiaramente dall’assetto complessivo della disciplina comunitaria e
di quella nazionale, sarà diretta conseguenza della attività di coordinamento e
di scambio di informazioni, anche a livello comunitario (tenuto conto della
dimensione sovranazionale ed organizzata del fenomeno terroristico).
Si tratta di un’esigenza avvertita dallo stesso legislatore
comunitario che all’art. 14 par. 1 del regolamento ha espressamente auspicato
che “le autorità competenti scambiano informazioni, si coordinano e cooperano
tra loro e, se del caso, con Europol, per quanto riguarda gli ordini di
rimozione, in particolare, in modo da evitare una duplicazione di sforzi,
potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in
corso nei diversi Stati membri”.
LIBRO
Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
CORSO VIDEO REGISTRATO
Gabriele Casartelli, Anna Lago